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Quali sono i cd. "atti in data certa" che fanno venir meno l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica?
Ai sensi dell’art. 5, comma 3 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 13, ai fini dell’applicazione della tassa automobilistica, ogni fatto costitutivo, modificativo o estintivo dei presupposti di imposta deve obbligatoriamente essere annotato o trascritto al PRA.
L’effetto di tali annotazioni decorre dal periodo di imposta successivo alla data evento (con l’eccezione della perdita di possesso annotata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio il cui effetto decorre dal periodo di imposta successivo alla data dell’annotazione al PRA).
In caso di mancata annotazione di tali fatti, l’obbligazione tributaria resta dovuta ed in capo al soggetto che risulta intestatario alla scadenza di pagamento della tassa automobilistica.