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Perdita di possesso per inadempienza del demolitore autorizzato

In caso di perdita di possesso per inadempienza del Centro di Raccolta autorizzato (autodemolitore) quando cessa l’obbligo dal pagamento della tassa automobilistica?

Nel caso in cui i centri di raccolta autorizzati, relativamente a mezzi loro conferiti, non abbiano effettuato la radiazione al PRA (art. 5 D.L.vo 209/2003 e successive modifiche), è possibile presentare una formalità di perdita di possesso, allegando, obbligatoriamente, il certificato di rottamazione rilasciato dal centro di raccolta nel periodo in cui il demolitore era autorizzato all’esercizio dell’attività.
Con l’annotazione della perdita di possesso per “demolizione non effettuata”, l’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica in tali casi viene meno a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di rilascio del certificato di rottamazione da parte dei soggetti autorizzati.
NB: Nel caso in cui, invece, il veicolo sia stato consegnato ad un soggetto non autorizzato, l’interessato può presentare solo una perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva (con cessazione dall’obbligo del pagamento del bollo auto a partire dal periodo di imposta successivo alla data di presentazione al PRA della formalità perdita di possesso).