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Quali sono le modalità per richiedere la radiazione per definitiva esportazione all’estero di un veicolo?
L’articolo 5 del D.Lgs 29 maggio 2017, n. 98, apportando sostanziali modifiche all’articolo 103, comma 1 del Codice della Strada, ha profondamente innovato la disciplina per la cessazione della circolazione per definitiva esportazione all’estero del veicolo.
Ai sensi della nuova disciplina, entrata in vigore dal 1° gennaio 2020, l’intestatario (o l’avente titolo) che voglia esportare il veicolo (sia verso i Paesi UE che verso Stati extra UE) è tenuto a chiederne preventivamente la cancellazione dall’Archivio Nazionale Veicoli (A.N.V.) e dal PRA, restituendo le targhe e la carta di circolazione, e solo dopo potrà esportare il veicolo.
Per poter raggiungere il confine il veicolo cancellato potrà circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’articolo 99 del Codice della Strada.
Condizione indispensabile per richiedere la radiazione dal PRA è che al momento della presentazione della formalità il veicolo abbia la revisione in corso di validità, così come previsto dalla Legge n. 120 dell’11/9/2020.