Home > FAQ > Fermo amministrativo > Come posso richiedere la cancellazione del fermo amministrativo?
La cancellazione del fermo amministrativo può essere richiesta solo a seguito del pagamento per intero del debito per il quale il fermo è stato iscritto.
Cancellazione al PRA del fermo amministrativo con provvedimenti di revoca emessi a partire dal 1° gennaio 2020: Con l’attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 98/2017, i provvedimenti di revoca del fermo amministrativo, emessi a partire dal 1° gennaio 2020, sono notificati in via telematica dal Concessionario della Riscossione al Sistema Informativo del PRA. Pertanto la cancellazione del fermo amministrativo non è più a carico del contribuente in quanto provvederà d’ufficio l’Agente/concessionario della riscossione.
Cancellazione al PRA del fermo amministrativo con provvedimenti di revoca emessi in data anteriore al 1° gennaio 2020
La cancellazione del fermo amministrativo, per i provvedimenti di revoca emessi in data anteriore al 1° gennaio 2020, rimane a carico
del contribuente, che deve presentare la richiesta di cancellazione via PEC o anche con semplice mail all’ Ufficio
Provinciale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) della propria Provincia di residenza inviando la seguente documentazione:
provvedimento di revoca (rilasciato dal concessionario della riscossione dopo aver saldato il debito per il quale il fermo è
stato iscritto) in copia conforme all’ originale, contenente i dati del veicolo, del debitore e l’importo del credito di cui si chiede la
cancellazione; nel caso in cui il provvedimento sia stato rilasciato con firma automatizzata del funzionario del Comune o di altra
Pubblica Amministrazione (ex art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) e trasmesso via PEC o e-mail all’interessato, quest’ultimo
potrà presentare l’email o PEC ricevuta;
mod. NP3C (nota libera) scaricabile dalla seguente pagina compilata e sottoscritta;
copia del proprio documento d’identità/riconoscimento;
ricevuta del pagamento effettuato con PagoPA di 32 euro a titolo di imposta di bollo per la nota di richiesta, come da istruzioni contenute nella seguente scheda.
La cancellazione del fermo non dà luogo all’emissione di un nuovo Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) aggiornato.
E’ possibile consultare l’informativa completa sul sito www.aci.it alla seguente pagina.