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Radiazione per esportazione in un Paese dell’Unione Europea o aderente allo Spazio Economico Europeo

Radiazione per esportazione in un Paese dell’Unione Europea o aderente allo Spazio Economico Europeo PAESI DELL’UNIONE EUROPEA (U.E.) O ADERENTI ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia,Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Dal 21 maggio 2019 nuove modalità di accesso agli Sportelli del PRA. Attivazione del servizio obbligatorio per appuntamento.

E’ possibile prenotare un appuntamento direttamente dalla home page del sito di questa Direzione Territoriale ACI nella sezione In sede - Prenotazione Servizi PRA oppure cliccando qui oppure presentandosi personalmente al PRA con numero di targa del veicolo, documento di identità, codice fiscale, numero di cellulare ed eventuale email dell’interessato.

Prima di trasferire il veicolo all’estero consigliamo di verificare l’assenza di fermo amministrativo o un altro gravame o vincolo con una visura PRA.

Non è possibile radiare un veicolo dal PRA se prima non si cancellano i fermi amministrativi.

L’annotazione della sospensione del fermo amministrativo consente la circolazione del veicolo, ma non consente l’esecuzione della pratica di radiazione.

In presenza di altri vincoli, come ipoteche non scadute o vincoli di natura giudiziaria occorre allegare alla richiesta di radiazione l’atto che dimostra l’assenso alla radiazione o il venir meno del vincolo.

NUOVE DISPOSIZIONI

Dal 1° gennaio 2020, a seguito della modifica dell’art. 103 del Codice della Strada, la radiazione del veicolo per definitiva esportazione all’estero dovrà essere effettuata, prima dell’effettiva esportazione, a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di richiesta della cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione il veicolo potrà circolare solo se munito di foglio di via e di targa provvisoria . Pertanto, in conseguenza delle nuove modalità sopra descritte, dal 1° gennaio 2020, non sarà più possibile chiedere la radiazione per esportazione tramite i Consolati, ad eccezione dei veicoli esportati e reimmatricolati all’estero in data anteriore al 1° gennaio 2020 che potranno continuare a usufruire del servizio, con le modalità indicate sul sito www.aci.it.

CHI PUO’ RICHIEDERE LA RADIAZIONE

La radiazione per esportazione deve essere richiesta dall’intestatario al PRA oppure dall’avente titolo (art. 103 del Codice della Strada).

Sono "avente titolo": l’erede dell’intestatario del veicolo, con atto di accettazione di eredità non trascritto al PRA in bollo da € 16 con firma dell’erede autenticata oppure chiunque abbia a proprio favore un atto di vendita del veicolo non trascritto al PRA in bollo da € 16 con firma autenticata (*).

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA SE IL VEICOLO E’ STATO IMMATRICOLATO ALL’ESTERO

1. Fotocopia completa della carta di circolazione estera o attestazione di immatricolazione resa dall’autorità estera

2. Documento di identità in corso di validità dell’interessato (intestatario al PRA o avente titolo)

- Se la radiazione è richiesta da una società: dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante con documento di identità in corso di validità del legale rappresentante

3. Codice fiscale dell’interessato (intestatario o avente titolo)

4. Certificato di proprietà. Se il Certificato di proprietà è stato ritirato dall’autorità estera, l’interessato dovrà dichiarare questo evento sul modello NP3C alla voce "altri dati".

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA SE IL VEICOLO NON E’ STATO ANCORA IMMATRICOLATO ALL’ESTERO

1. Targhe (anteriore e posteriore) oppure denuncia di smarrimento/furto/distruzione di una o entrambe le targhe resa alle autorità di polizia, in originale o in copia conforme all’originale oppure fotocopia della denuncia e dichiarazione sostitutiva di copia conforme oppure dichiarazione sostitutiva di aver reso denuncia e fotocopia completa fronte e retro del documento di identità in corso di validità di chi ha reso la denuncia

2. Carta di circolazione.

Il PRA restituisce al richiedente la carta di circolazione italiana annullata.

Non è possibile radiare per esportazione il veicolo se non si restituisce al PRA la carta di circolazione.

In caso di smarrimento, furto o distruzione della carta di circolazione oppure se la carta di circolazione è in condizioni di deterioramento che ne impediscono la chiara leggibilità in ogni sua parte, gli interessati devono prima richiedere il duplicato della carta di circolazione alla Motorizzazione Civile e poi consegnare al PRA il duplicato della carta di circolazione per l’esportazione.

3. Certificato di proprietà oppure Foglio complementare o denuncia di smarrimento/furto/distruzione del Certificato di proprietà o del Foglio complementare resa alle autorità di polizia, in originale o in copia conforme all’originale oppure fotocopia della denuncia e dichiarazione sostitutiva di copia conforme oppure dichiarazione sostitutiva di aver reso denuncia e fotocopia completa fronte e retro del documento di identità in corso di validità di chi ha reso la denuncia

Se è già stato rilasciato un Certificato di proprietà digitale non occorre nessuna denuncia di smarrimento/furto/distruzione del documento perché risiede negli archivi del PRA e non può essere smarrito, rubato, distrutto o deteriorato.

4. Documento di identità in corso di validità di chi ha esportato il veicolo (intestatario o acquirente o erede)

5. In caso di società: dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante con documento di identità in corso di validità del legale rappresentante

6. Codice fiscale

7. Documentazione comprovante l’avvenuto trasferimento del veicolo all’estero. clicca qui per vedere le casistiche di documentazione idonea

MODULISTICA

1. Retro del Certificato di Proprietà firmato dall’ interessato (intestatario o avente titolo) oppure
- modello NP3C e firmato dall’interessato (intestatario o avente titolo) in presenza del Foglio complementare oppure in presenza di denuncia di smarrimento/furto/distruzione del Certificato di Proprietà oppure in caso di ritiro del documento da parte dell’autorità estera.

Se la radiazione è richiesta personalmente allo sportello del PRA dall’intestatario non bisogna precompilare la modulistica.

2. Se la parte interessata (intestatario o avente titolo) non presenta personalmente la pratica di radiazione per esportazione può delegare un incaricato di fiducia a presentare la documentazione necessaria. Il delegato deve portare la seguente modulistica:

- Delega PRA con documento di identità in corso di validità del delegato, codice fiscale del delegato e una fotocopia completa fronte e retro del documento di identità in corso di validità del delegante

- Retro del Certificato di proprietà o modello NP3C firmati dall’intestatario o dall’avente titolo.

QUANTO COSTA

- Con Certificato di Proprietà: Emolumenti e diritti PRA: € 13,50 + Imposta Bollo: € 32,00 + Diritti Motorizzazione Civile: € 10,20 + 1,78 spese postali (totale € 57,48)

- Con Modello NP-3C: Emolumenti e diritti PRA: € 13,50 + Imposta Bollo: € 48,00 + Diritti Motorizzazione Civile: € 10,20 + 1,78 spese postali (totale € 73,48).

Gli importi previsti per legge si versano alla cassa in contanti o con carte di debito del circuito PagoBancomat, VISA (inclusi V-PAY e VISA Electron) e Mastercard (incluso Maestro) o con le carte di debito prepagate a condizione che si tratti di carte dei circuiti suindicati (non sono pertanto accettate le carte PostePay che non usano i suddetti circuiti).

Non sono accettate le carte di credito.

Le pratiche automobilistiche possono essere svolte curando personalmente tutti gli adempimenti necessari o rivolgendosi alle Agenzie di pratiche auto o Delegazioni ACI. In questo caso vanno previsti costi ulteriori (variabili in regime di libero mercato) per il servizio di intermediazione fornito.

CASI PARTICOLARI

1. (*) Radiazione da proprietario non intestatario o avente titolo

- Se il veicolo non è stato esportato dall’intestatario al PRA, ma dal suo acquirente, è l’acquirente - anche se residente all’estero e non in Italia - che richiede la radiazione per esportazione.

In questo caso, oltre a tutta la documentazione necessaria, occorre allegare anche la dichiarazione di vendita verbale in bollo da € 16,00 fatta sul retro del Certificato di proprietà con firma del venditore autenticata oppure un atto di vendita in bollo da € 16 con firma del venditore autenticata.

- Se la radiazione per esportazione è richiesta da un acquirente sulla base di un atto di vendita da proprietario non intestatario ai sensi dell’art. 2688 codice civile oltre a tutta la documentazione necessaria occorre allegare anche la dichiarazione di vendita da proprietario non intestatario in bollo da € 16 con firma del venditore autenticata.

In questo caso è sempre necessario allegare il Certificato di proprietà o il Foglio complementare in originale che non può essere sostituito dalla denuncia di smarrimento/furto/distruzione del Certificato di proprietà o del Foglio complementare o dalla dichiarazione dell’autorità estera di ritiro del documento.

- Se il veicolo è esportato dall’erede dell’intestatario, occorre allegare, oltre a tutta la documentazione necessaria, anche l’atto di accettazione di eredità in bollo da € 16 con firma degli eredi autenticata.

Dove autenticare la firma dell’intestatario e del suo erede

Autenticare una firma vuol dire che il pubblico ufficiale deve verificare l’identità della persona che firma e dichiarare che la firma è stata fatta in sua presenza.

Sono autorizzati ad autenticare le firme i notai, gli Uffici Comunali, il PRA, la Motorizzazione Civile e i titolari degli Sportelli Telematici dell’Automobilista, istituiti presso le agenzie di pratiche auto, comprese le delegazioni ACI.

Se l’autentica di firma è fatta al PRA è obbligatorio presentare contestualmente la pratica di radiazione per esportazione.

L’intestatario o l’erede dell’intestatario devono presentarsi personalmente con il proprio documento di identità in corso di validità. Non devono portare la marca da bollo. L’importo si paga direttamente al PRA insieme al costo della radiazione.

Se il veicolo è intestato ad una società deve firmare il legale rappresentante con documento di identità e una visura camerale non scaduti o dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante per verificare i poteri di firma.

ATTENZIONE

- La Direttiva 1999/37/CE che regola la nuova immatricolazione di un veicolo proveniente da un altro Paese U.E. prevede l’obbligo di consegnare, in sede di reimmatricolazione all’estero, solo la carta di circolazione.

Non è obbligatoria la consegna del Certificato di Proprietà né la preventiva radiazione dal PRA.