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Chi ha diritto all’esenzione della tassa automobilistica a causa della disabilità?

Chi ha diritto alla esenzione della tassa automobilistica a causa della disabilità?

L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica può essere richiesta da:

1. Persone non vedenti (ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi) (art.50, commi 1 e 3, della L.342/2000);

2. Persone sorde(sordità dalla nascita o preverbale) (art. 50, commi 1 e 3, L. 342/2000);

3. Persone con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento (art.30, comma 7, L. 388/2000);

4. Persone pluriamputate (art.30, comma 7, L. 388/2000);

5. Persone con grave limitazione della capacità di deambulazione (art. 30, comma 7. L.388/2000;

6. Persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 L.449/1997);

7. Sindrome di down titolari di indennità di accompagnamento (v. punto 3)

I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione (L.12 marzo 1999, n. 68, art.1). La Legge 3 aprile 2001, n. 138 agli articoli 2, 3 e 4 individua esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.

Per quanto riguarda, invece, la definizione di sordo l’art. 1, co. 2, L. n. 381/1970, come modificato dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 95, recita testualmente “…si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva …”.

I disabili elencati ai punti 3, 4 e 5 sono quelli che hanno un grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl. In particolare, i disabili di cui al punto 4 e 5 sono quelli con handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione.

I disabili indicati al punto 6 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione". Solo per quest’ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.

La sindrome di down al punto 7 è equiparata a disabilità mentale.

Infine, si precisa che l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta solamente:

- se il veicolo è utilizzato, in via esclusiva o prevalente, a beneficio della persona disabile;

- per un solo veicolo nel caso in cui il disabile ne possegga più di uno: infatti, al momento della presentazione della domanda dovrà indicare una sola targa.

Quando decorre della tassa automobilistica a causa della disabilità?

Il contribuente è esentato dal pagamento della tassa automobilistica a decorrere dal primo periodo tributario successivo alla data di presentazione della domanda alla commissione medica. Nel caso in cui la data eccedesse il termine di prescrizione triennale previsto dalla normativa vigente, l’esenzione deve essere fatta decorrere non oltre il triennio (es. 2012 data di presentazione della domanda alla Commissione medica, 2021 data di presentazione della domanda di esenzione, 1° gennaio 2018 data di decorrenza dell’esenzione).

Quanto dura l’esenzione?

Il provvedimento di concessione è permanente (ad eccezione dei casi di rivedibilità), nel senso che non occorre che l’interessato ripresenti l’istanza ogni anno.

Qualora, però, mutassero i requisiti soggettivi e/o oggettivi, lo stesso dovrà informare tempestivamente l’ufficio che ha rilasciato l’esenzione.

A chi si può ricorrere in caso di diniego della domanda?

Il diniego della concessione dell’esenzione è soggetto a riesame davanti la Regione Liguria.

In caso di diniego all’esenzione, l’interessato è tenuto, entro 30 giorni dal ricevimento della PEC o della raccomandata A/R, al pagamento della tassa automobilistica comprensiva dei soli interessi, senza l’applicazione di sanzioni.

Oltre tale periodo, dovrà versare, unitamente al tributo e agli interessi, anche la sanzione (Circolare Ministero delle Finanze 15 luglio 1998, n. 186/E).