Home > FAQ > FAQ > Cosa devo fare per legalizzare un atto straniero?
In cosa consiste legalizzare un atto straniero?
La "Legalizzazione" consiste nell’attestazione della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento (atti, copie ed estratti), nonché dell’autenticità della firma stessa. Il D.Lgs. n. 71 del 3/2/2011 prevede che il capo dell’ufficio consolare possa esercitare le funzioni di notaio nei confronti dei cittadini in conformità alla legislazione nazionale. A decorrere dall’ 1/1/2012, gli uffici consolari italiani in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia non esercitano funzioni notarili (DM del 31/10/2011). Gli atti provenienti dai suddetti Paesi, quindi, sono esenti da legalizzazione o apostille ma sono comunque soggetti al deposito presso il notaio italiano ai sensi dell’art. 106 LN. Sono considerati, invece, stranieri gli atti formati dai rappresentanti diplomatici o consolari stranieri accreditati in Italia.
A cosa serve la legalizzazione?
Gli atti esteri destinati a valere in Italia devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero. Se l’atto è rilasciato da un’autorità estera in Italia la legalizzazione viene eseguita dal Prefetto nella cui circoscrizione si trova l’autorità estera. Con la legalizzazione viene certificata la legale qualità di chi ha apposto la firma e l’autenticità, senza effettuazione di alcun controllo sul contenuto del documento. Costituisce un presupposto necessario ai fini del deposito dell’atto presso il notaio italia. Non è necessaria per gli atti stranieri provenienti dagli Stati che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 5/10/1961, per i quali la legalizzazione è stata sostituita dall’apostille.
Cosa si intende per apostille?
L’apostille è una certificazione che convalida, con pieno valore giuridico, sul piano internazionale l’autenticità di qualsivoglia atto pubblico, e in particolare di un atto notarile. L’atto estero è immediatamente valido in Italia se è stata apposta l’apostille dall’autorità dello Stato di appartenenza dello straniero designata a svolgere tale funzione nell’atto della Convenzione. L’atto straniero, dopo essere stato legalizzato o munito di apostille, deve essere depositato presso un notaio italiano secondo le disposizioni previste all’art. 106 L.N.
Quando non serve la legalizzazione?
La legalizzazione non serve nel caso di atti redatti presso consolati o ambasciate italiane all’estero che sono considerate a tutti gli effetti territorio italiano, purché questo sia stato redatto nelle forme notarili.