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Abrogazione agevolazioni IPT per veicoli ventennali
Con l’art. 1 comma 666 della Legge di Stabilità 2015 sono stati abrogati i commi 2 e 3 dell’art. 63 della Legge n° 342/2000, relativi alle agevolazioni previste per i veicoli ventennali di particolare interesse storico e collezionistico individuati, con propria determinazione, dall’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Restano, invece, in vigore le agevolazioni IPT previste per i veicoli costruiti da almeno trent’anni (a prescindere dall’eventuale iscrizione ASI o FMI), esclusi come di consueto quelli adibiti ad "uso professionale". Al riguardo si ricorda che, fino a prova contraria, i veicoli si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. Restano, infatti, in vigore i primi due periodi del comma 1 dell’art. 63 L. 342/2000, anche se è stato soppresso l’ultimo periodo di tale comma relativo alla predisposizione da parte dell’ASI e della FMI degli elenchi indicanti i periodi di produzione dei veicoli. Il già citato art.1 comma 666, inoltre, ha fatto venir meno l’agevolazione sulla tassa di circolazione per i veicoli ultraventennali, pertanto a decorrere dal 2015 questi veicoli sono nuovamente assoggettati al pagamento dell’ordinaria tassa automobilistica, a prescindere dal fatto che il veicolo sia posto o meno in circolazione. Restano, invece, in vigore le agevolazioni sul bollo auto per i veicoli costruiti da almeno trent’anni.