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Provincia di Taranto Regione Puglia

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Rivendita dei veicoli destinati ai disabili entro due anno dalla data di acquisto

Ufficio Prov.le ACI di TARANTO

NOTA INFORMATIVA

La legge finanziaria 2007 (legge 296/06 art.1 c.37) ha previsto la decadenza da tutti i benefici fiscali, con obbligo di restituzione anche dell’I.P.T., nel caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dei veicoli entro i due anni successivi all’acquisto. Precisamente dispone che: <<in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza tra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, a seguito di mutate necessità dovute al proprio handicap,cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti>>. In sostanza, il soggetto, che ha beneficiato dell’esenzione dal pagamento dell’imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.) al momento della trascrizione al PRA dell’atto di vendita a Suo favore, sarà tenuto a corrispondere la stessa, con pagamento di sanzioni ed interessi, nel caso in cui venda o esporti all’estero il veicolo prima del decorso di due anni dalla data di acquisto.

Ad es.: Acquisto di un veicolo con atto di vendita del 05/05/2008 trascritto al Pra, in esenzione I.P.T. a favore di disabile, in data 06/05/2008. Se il veicolo è venduto in data 10/06/2009 (quindi prima del decorso dei due anni), è necessario, per Legge, pagare l’imposta provinciale (IPT), nonché di sanzioni e interessi, non versata al momento della trascrizione dell’atto in favore del disabile.

La norma non trova applicazione in tutti i casi in cui la cessione sia motivata dall’esigenza, attestata dalla documentazione medica, di apportare nuovi e diversi adattamenti al veicolo per sopraggiunti mutamenti dello stato dell’handicap, nonchè nel caso del trasferimento di proprietà mortis causa in favore degli eredi in seguito al decesso del disabile.