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Intestazioni temporanee autoveicoli
A partire dal 3 novembre 2014, è diventata operativa la normativa in tema di intestazione temporanea dei veicoli (art. 94 comma 4 bis Cds e art.247 bis DPR 495/1992). In sintesi, le novità riguardano le seguenti tematiche:
1)Variazione delle denominazione e della ragione sociale dell’ente intestatario della carta di circolazione dei veicoli: è necessario procedere solo all’aggiornamento dell’intestazione sulla carta di circolazione, purchè la variazione non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario. 2) Intestazione temporanea: è necessario procedere all’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo solo nel caso in cui il veicolo venga concesso (a titolo di comodato, in base ad un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale con facoltà d’uso,..) a soggetto diverso dall’intestatario del veicolo in modo esclusivo, personale (e non promiscuo) e continuativo per un per un periodo superiore a 30 giorni, a far data dal 03/11/2014. Tale obbligo è escluso in caso di utilizzazione del veicolo da parte di familiari conviventi dell’intestatario. 3) Locazione senza conducente: è necessario procedere all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale Veicoli (A.N.V.), e non anche della carta di circolazione, in caso di locazione senza conducente per periodi superiori ai 30 giorni. In tal caso l’A.N.V. sarà aggiornato con il nominativo del locatario e con la scadenza del contratto di locazione (noleggio a lungo termine).
Si evidenzia, inoltre, che nessuna norma impedisce l’utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di un soggetto diverso dall’intestatario. Infine, si sottolinea che le norme in esame non hanno carattere retroattivo, per cui trovano applicazione in modo obbligatorio solo per atti e fatti dai quali discende la disponibilità del veicolo nelle modalità sopra riportate, posti in atto per la prima volta dopo il 03/11/2014.
Per ulteriori chiarimenti, si consiglia di contattare la Motorizzazione Civile o di visionare la circolare n.15513 del 10/07/2014 del D.T.T. presente sul sito del Ministero dei Trasporti, perchè gli Sportelli Telematici attivi presso gli Uffici ACI (P.R.A.) non sono abilitati a ricevere e gestire richieste dell’Utenza relative alle intestazioni temporanee. Restano invece prescritte le annotazioni al P.R.A. previste dalla legge in caso di acquirente con patto di riservato dominio, leasing, usufrutto. Analogamente, rimane l’obbligo di trascrivere al P.R.A. l’accettazione di eredità, in caso di decesso dell’intestatario del veicolo.