Home > FAQ > Pubblico Registro Automobilistico > Si può rimettere in circolazione un veicolo radiato d’ufficio?
In base all’art. 18, comma 1, della Legge 289/2002 (L. Finanziaria 2003), i veicoli d’interesse storico e collezionistico radiati d’ufficio (individuati ora dall’articolo 60 del nuovo Codice della Strada, cioè iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI), possono essere reiscritti al PRA, conservando, in deroga alla normativa vigente, targhe e documenti originari. E’ indispensabile che il cittadino sia in possesso di targhe e carta di circolazione in originale. Inoltre, per richiedere la reiscrizione, dovranno essere esibiti agli Uffici del PRA: attestazione del pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50% con una retroattività triennale a decorrere dall’anno precedente a quello in cui si chiede la reiscrizione. La Regione Puglia ha indicato come base di calcolo della tassa la misura forfettaria prevista dall’art. 63 Art. 63 Legge 342/2000, comma 4; copia del certificato d’iscrizione ad uno dei Registri indicati dal citato art. 60 del Nuovo Codice della Strada, nonché la carta di circolazione ed il foglio complementare originari. Qualora il foglio complementare non sia disponibile dovrà essere prodotta denuncia agli organi di polizia di smarrimento, furto o distruzione (o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia). Per ciò che attiene al titolo da produrre al PRA, possono verificarsi le seguenti alternative: A) reiscrizione a nome dell’intestatario precedente: il proprietario già intestatario presenta dichiarazione di proprietà redatta nella forma della scrittura privata autenticata ex art. 7 L248/2006 in bollo, in cui chiede la reiscrizione del veicolo a proprio nome con la stessa targa; B) reiscrizione a nome dell’acquirente: lo stesso dovrà munirsi di titolo traslativo a proprio favore autenticato ex art. 7 L248/2006 in bollo. Per completezza di argomentazione si precisa che nel caso nel caso in cui la Carta di Circolazione originale non sia disponibile, l’iscrizione al PRA dovrà essere preceduta dal rilascio del duplicato di tale documento da richiedere presso il D.T.T.