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Come si può tutelare il venditore del veicolo per ottenere il corrispettivo della compravendita?

La tutela del credito vantato  per la vendita  di un veicolo, puo’  avvenire  tramite l’iscrizione  al PRA  di in  un’ ipoteca  legale sullo stesso veicolo. L’ipoteca legale  puo’ essere  a favore del venditore  o  a favore  di  un terzo sovventore che ha fornito il finanziamento per l’acquisto (rdl n.436/1927). Se il prezzo del veicolo non viene pagato,  l’ipoteca attribuisce al creditore il diritto ad espropriare il bene e a soddisfare il suo interesse dal ricavato della vendita.  L’ipoteca legale si costituisce con l’iscrizione al PRA di  una scrittura privata autenticata  sottoscritta dal venditore  o dal terzo sovventore. La sottoscrizione può essere autenticata da un funzionario pra o da un funzionario di un’ ufficio comunale o  da un titolare di uno Sportello Telematico  dell’Automobilista  (art 7  D.L.223/2006) oltre che dal notaio. Non è necessario il consenso del debitore.  L’Iscrizione ipotecaria automobilistica conserva il suo effetto massimo per cinque anni. L’iscrizione d’ ipoteca deve essere richiesta entro un anno dalla data di autentica della scrittura privata  e all’istanza deve essere allegato il documento di proprietà .  L’iscrizione è assoggettata al pagamento dell’’ipt fissa di 50 euro e al pagamento degli emolumenti e dell’imposta di bollo.