Home > FAQ > Pubblico Registro Automobilistico > Come si annota al P.R.A. la sospensione del fermo amministrativo?
Il provvedimento di sospensione del fermo viene emesso dal servizio di riscossione competente nel momento in cui il contribuente ha chiesto ed ottenuto la rateizzazione del suo debito ed ha effettuato il pagamento della prima rata. Tale provvedimento ha l’effetto di consentire la circolazione del veicolo gravato dal fermo in attesa che, col pagamento dell’ultima rata, venga emesso il provvedimento di cancellazione del fermo stesso. In attuazione del d.lgs 98/17 provvedimenti di sospensione emessi dal 1° gennaio 2020 dovranno essere comunicati d’ufficio esclusivamente in modalità telematica al sistema P.R.A. dai Concessionari della riscossione senza, quindi, alcun onere o incombenza a carico degli utenti. Gli eventuali residuali provvedimenti di sospensione del fermo emessi prima del 01/01/2020 (se non scaduti) devono, invece, essere annotati dalla parte con il versamento di € 32,00 a titolo di imposta di bollo.