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SEPARAZIONE CONSENSUALE - Costituisce titolo idoneo alla trascrizione Il verbale di negoziazione assistita stipulato del procedimento di separazione tra coniugi?

L’art. 6 del DL giustizia ( Dl n. 132/2014 convertito nella L. n. 162/2014) prevede una particolare fattispecie di negoziazione per i procedimenti di separazione tra coniugi , nell’ambito della più generale disciplina dell’istituto della negoziazione assistita. La disciplina prevede che, mediante la negoziazione assistita, i coniugi possono raggiungere una soluzione consensuale ai fini della separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tale accordo è stato ritenuto da recente Sentenza della Sezione II Civile della Corte di Cassazione n. 1202 del 21 gennaio 2020 idoneo per la trascrizione nel registri immobiliari solo se le sottoscrizioni sono autenticate dal notaio . Ne deriva che anche per quanto riguarda la trascrizione al PRA di tale accordo qualora abbia ad oggetto veicoli è richisto che tale accordo sia autenticato dal notaio, non essendo sufficiente per tali finalità la sola autentica degli avvocati.

Diversamente se le parti, invece di utilizzare lo strumento della negoziazione assistita (atto di natura extra giudiziale per il quale la legge richiede solo un nulla osta o una autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica) , hanno instaurato il processo di separazione davanti all’autorità giudiziaria, sarà direttamente trascrivibile, senza ulteriori formalità, il verbale di accordo con decreto di omologa del giudice.