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Alcol e Guida: Decreto del Ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali del 30 Luglio 2008
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2008 il Decreto del Ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali del 30 luglio 2008, con il quale vengono definiti i contenuti delle tabelle da esporre nei locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche.
Il provvedimento, che contiene disposizioni modificative del codice della strada, al fine di incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, è stato emanato in attuazione del Decreto legge 3 agosto 2007 n.117 (convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della Legge 2 ottobre 2007, n. 160) anch’esso modificativo del Codice della strada.
Scopo della normativa è promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza, oltre che informare sugli effetti del consumo di bevande alcoliche. Il decreto prende atto della documentazione prodotta dalla Commissione costituita presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria (decreto dirigenziale 19 ottobre 2007), da cui risulta l’impossibilità di stabilire a priori la precisa quantità di bevanda che produce un determinato tasso alcolemico, ancor più sulla base del solo peso corporeo del soggetto assuntore: per poterlo fare sarebbero necessarie altre informazioni, di difficile rilevamento, relative al sesso, all’età, all’eventuale stato di digiuno o di contemporanea assunzione di altre sostanze.
La Commissione, tra l’altro, ha indicato la necessità di inserire tra i contenuti delle tabelle anche adeguate istruzioni per una corretta lettura delle stesse, in modo da potere essere strumenti di semplice e sicuro orientamento per il cittadino. Fonte: Ministero del lavoro, salute, politiche sociali
Disposizioni operative La legge 160/2007, all’art. 6, stabilisce che tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono attenersi alle seguenti norme:
- interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed assicurarsi che, all’uscita del locale, sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; - esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
L’inosservanza di queste disposizioni comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente. Fonte: Ministero del lavoro, salute, politiche sociali