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Provincia di Udine Regione Friuli Venezia Giulia

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MANCATA TRASCRIZIONE AL PRA (atto non trascritto)

Se viene venduto un veicolo, normalmente l’acquirente provvede alla trascrizione al PRA e all’aggiornamento dei documenti, ma se questo non accade? Il venditore rimane a tutti gli effetti intestatario del veicolo e continua ad essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo (es. danni provocati a cose o persone, tasse auto non versate, contravvenzioni al codice della strada ecc. ecc.).

COSA FARE ?

Ci sono due possibilità:

  • GIUDICE DI PACE
  • E’ possibile ricorrere al giudice per ottenere una sentenza che riconosca l’avvenuta vendita a favore di un soggetto che non ha provveduto a trascrivere l’atto al P.R.A. Tale sentenza viene poi presentata al PRA (in copia conforme all’originale) per essere trascritta.

    Ci si può, altresì, rivolgere al Giudice di Pace (che poi valuterà il caso specifico) anche nel caso in cui si sia affidato il passaggio di proprietà ad un’agenzia di pratiche auto ma non sia mai stato regolarizzato (ad es. a causa di chiusura o fallimento agenzia e documenti irreperibili).

    La data dell’atto, che verrà inserita in procedura, è sempre quella della sentenza. Per il periodo intercorrente tra la data dell’atto originario e la data della sentenza, nel caso in cui il cittadino abbia necessità di contestare multe o rilievi, deve rivolgersi all’ente preposto esibendo copia dell’atto originario o della sentenza.

    Si pagano gli emolumenti ACI e l’imposta di bollo, mentre per l’IRT occorre verificare se il giudice ha previsto l’esenzione

  • ATTO A TUTELA DEL VENDITORE (scarica ora)
  • Il venditore, rimasto ancora intestatario del veicolo ma detentore di una fotocopia dell’atto di vendita originario o di un estratto del repertorio del notaio dove lo stesso fu autenticato, può richiedere una trascrizione a " tutela del venditore".

    E’ necessario procedere con l’autentica, da eseguirsi presso uno STA (Sportello Telematico dell’Automobilista), di un nuovo atto di vendita (a conferma dell’atto precedente di cui non si detiene l’originale).

    I versamenti da effettuare sono comprensivi dell’IRT, degli emolumenti ACI e delle imposte di bollo. Nel caso in cui il venditore esibisca anche una copia del documento di identità dell’acquirente, i versamenti da effettuare saranno comprensivi solo di emolumenti ACI e imposte di bollo.

    N.b.: (questa agevolazione è prevista solo in caso di acquirente residente in Friuli V. Giulia).

    La data dell’atto, che verrà inserita in procedura, è quella dell’atto di conferma di vendita. Per il periodo intercorrente tra la data dell’atto originario e la data della conferma di vendita, nel caso in cui il cittadino abbia necessità di contestare multe o rilievi, deve rivolgersi all’ente preposto esibendo copia dell’atto originario.

    Resta ferma la possibilità, per il venditore rimasto intestatario al PRA, di esibire l’atto di vendita originario in originale. In tal caso la data dell’atto inserita farà riferimento a tale atto e pertanto alla trascrizione verrà riconosciuta una validità ex tunc.

    Maggiori e più dettagliate informazioni si possono ottenere rivolgendosi agli Uffici Relazioni con il Pubblico di ogni PRA e sul sito ufficiale dell’ACI.



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