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RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO

Dal 1° gennaio 2020, a seguito della modifica del testo dell’art. 103 comma 1 del Codice della Strada, sono entrate in vigore le nuove modalità di radiazione a seguito di definitiva esportazione all’estero.

La radiazione del veicolo per definitiva esportazione all’estero deve essere effettuata prima dell’effettiva esportazione.

A seguito della recente modifica all’art. 103 del Codice della Strada introdotta dalla L. n. 120 dell’11/9/2020 (in vigore dal 15/9/2020) , non è più richiesto che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di richiesta della cancellazione.

Le nuove disposizioni, infatti, prevedono come requisito per la radiazione che, alla data di richiesta della cancellazione, il veicolo abbia la revisione in corso di validità o sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dell’idoneità alla circolazione ai sensi dell’art. 75 del Codice della Strada e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell’art. 80 comma 7 del Codice della Strada.

Con l’esportazione definitiva del veicolo, questo cessa di essere iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico.

http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/esportazione.html